Art. 12.
(Alimentazione).

      1. Nell'alimentazione degli animali è vietato:

          a) utilizzare integratori preparati con farina di carne di animale;

          b) addizionare i mangimi con alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi;

          c) somministrare sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, urea e vitamine se non per uso terapeutico, elementi minerali, sostanze ad azione auxinica, aminoacidi di origine sintetica.

      2. I farmaci antibiotici e chemioterapici possono essere utilizzati solo per interventi terapeutici.
      3. Gli insilati di mais non possono superare il 50 per cento della razione totale dell'alimentazione quotidiana. Per il fieno silo il limite è aumentabile fino al 70 per cento. La qualità degli insilati deve essere valutata tramite analisi da effettuare a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente.

 

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